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Dalla separazione
legale o giudiziale
al divorzio
La separazione legale e il divorzio nelle varie forme previste dalla legge:
La separazione legale segna giuridicamente la fine o la sospensione del vincolo matrimoniale di conseguenza, a seguito della separazione, i coniugi non saranno più tenuti ad osservare gli obblighi coniugali nascenti dal matrimonio.
Con il matrimonio infatti i coniugi assumono reciprocamente diritti e doveri, come elencati dall’art. 143 del codice civile. Dal matrimonio derivano obblighi reciproci: assistenza morale e materiale, fedeltà, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. I coniugi inoltre sono tenuti, ciascuno in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o domestico, a contribuire ai bisogni della famiglia.
In caso di separazione, tuttavia, decade l’obbligo di osservare gran parte dei citati diritti/doveri (convivenza, solidarietà morale ed economica, comunione dei beni se prescelta, fedeltà ecc.) e con il divorzio le parti saranno libere di contrarre nuove nozze.
Quanto alle procedure legali distinguiamo tra separazione consensuale, fondata sull'accordo delle parti e separazione giudiziale, che ricorre nei casi in cui le parti non raggiungano l'accordo sulle questioni essenziali. Ove vi fossero dei contrasti riguardianti le c.d. condizioni della separazione sarà necessario intraprendere un giudizio affinchè il Tribunale assuma i provvedimenti necessari per le parti e per i figli. A differenza della separazione consensuale, la separazione giudiziale è un avvenimento doloroso nella vita personale e familiare dei coniugi in quanto è accompagnata da un'elevata conflittualità che spesso permane anche dopo la separazione.
La competenza specifica dell'avvocato, in questo caso, è fondamentale: l'avvocato deve saper incoraggiare, ascoltare e dissipare dubbi, restituire serenità in una fase di transizione ma, aldilà delle doti umane, è necessario che conosca perfettamente tutte le norme regolanti il diritto di famiglia per sostenere il coniuge, con professionalità e competenza, nella fase processuale intrapresa per il riconoscimento dei diritti negati anche nell'interesse dei minori.
- Separazione consensuale
La separazione consensuale viene pronunciata sulla base dell’accordo dei coniugi. In questo caso le condizioni della separazione sono stabilite dagli stessi coniugi. - Separazione giudiziale o legale
La separazione giudiziale ricorre quando i coniugi, a causa di un’elevata conflittualità, non riescono a raggiungere un accordo oppure quando una delle parti si opponga alla separazione. In questi casi il coniuge che intenda separarsi potrà rivolgersi al Giudice per chiedere la separazione c.d. giudiziale. Sarà il Tribunale competente per materia e territorio, su domanda di parte, ad assumere le decisioni più importanti nell’interesse dei coniugi e della prole. - Divorzio congiunto o consensuale
Il divorzio congiunto o consensuale viene dichiarato sulla base degli accordi raggiunti dai coniugi. Spesso le condizioni del divorzio consensuale sono identiche a quelle concordemente stabilite in sede di separazione. - Divorzio contenzioso o giudiziale
Il divorzio giudiziale ricorre quando i coniugi, a causa di un’elevata conflittualità, non riescano a raggiungere un accordo oppure quando una delle parti si opponga al divorzio. In questi casi il coniuge che intenda divorziare potrà rivolgersi al Giudice per chiedere il divorzio contenzioso (o giudiziale). Sarà il Tribunale competente per materia e territorio, su domanda di parte, ad assumere le decisioni più importanti nell’interesse dei coniugi e della prole. - Separazione o divorzio internazionale
I casi di separazione o divorzio internazionale riguardano i matrimoni contratti all’estero oppure tra coniugi di nazionalità diversa o, indipendentemente dalla nazionalità, residenti in Stati diversi. A queste fattispecie si applica la distinzione di cui sopra: le parti potranno separarsi o divorziare consensualmente ovvero in forma giudiziale. In ogni caso, per la pronuncia di separazione o divorzio, ove possibile, sarà necessario coordinare la normativa italiana con le norme internazionali, comunitarie ed extracomunitarie, che regolano la materia in esame. - Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Le condizioni della separazione o del divorzio potranno essere modificate solo in presenza di circostanze nuove ossia sopraggiunte dopo la pronuncia della separazione o del divorzio (ad es. revoca contributo mantenimento per il figlio divenuto indipendente economicamente, contrazione nuove nozze ex coniuge ed altre fattispecie). E' possibile che le parti agiscano di comune accordo tuttavia, in caso di conflitto, è indispensabile rivolgersi al Giudice.
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RISPOSTE AI QUESITI FREQUENTI
SEPARAZIONE E DIVORZIO
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CASI RISOLTI:
Separazione consensuale,
Separazione giudiziale o causa di separazione,
Separazione in assenza di consenso del coniuge,
Affido figli anche esclusivo,
Mantenimento coniuge/figli,
Mantenimento del FIGLIO MAGGIORENNE
Assegno unico,
Assegnazione casa famigliare,
Annullamento matrimonio,
Recupero credito mantenimento,
Modifica accordi separazione,
ALLONTANAMENTO CONIUGE,
Decadenza dalla responsabilità genitoriale
CASI RISOLTI:
Divorzio congiunto o consensuale,
Causa di divorzio (contenzioso),
Affido figli anche esclusivo,
Assegno unico,
Assegnazione casa,
Mantenimento coniuge/figli,
Mantenimento del figlio
MAGGIORENNE,
Assegno unico,
Recupero assegno mantenimento,
Modifica accordi divorzio,
Divorzio internazionale,
Decadenza dalla responsabilità genitoriale
CASI RISOLTI:
Mantenimento figli,
Affido figli anche esclusivo,
Diritto di visita,
Assegnazione casa famigliare,
Assegno Unico,
Recupero credito, Mantenimento prole,
Contratto di convivenza,
Divisione beni,
Accollo mutuo
CASI RISOLTI:
Divisione beni,
Mutui e finanziamenti,
Cessione quota casa famigliare,
Cessione quota casa in Tribunale,
Accollo mutuo>liberatoria banca,
Transazioni, rogiti,
Successioni e donazioni,
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